Con il Decreto Adempimenti l’Agenzia delle Entrate ha stabilito due periodi temporali nei quali ci sarà la sospensione delle comunicazioni e delle richieste ai contribuenti:
– il periodo dal 1° al 31 agosto (tregua estiva)
– il periodo dal 1° al 31 dicembre (tregua natalizia)
Per effetto di questa norma (art.10 comma 182) è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio di alcune tipologie di atti. Con la circolare 9E/2024 ha specificato che non verranno inviate le comunicazioni relative alle seguenti tipologie di atti:
- esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis83 del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis84 del DPR n. 633 del 1972 (lettera a);
- esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197385 (lettera b);
- esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200486 (lettera c);
- delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19087 (lettera d).
Si specifica però, che tali tregue, estiva e natalizia, su inviti e richieste di documenti al contribuente però potranno essere violate quando l’agenzia ravviserà pericolo per la riscossione dei tributi o l’esigenza di insinuazione al passivo di procedure concorsuali.
Costituisce pericolo per la riscossione dei tributi non solo la situazione economico-finanziaria del contribuente che non offre garanzie alla pretesa fiscale, ma anche quando l’agenzia individua il pericolo che egli possa disperdere o sottrarre i suoi beni dalla garanzia Vi è pericolo, inoltre, anche quando la mancata spedizione o notifica dell’atto può implicare la prescrizione o la decadenza della pretesa.
In queste due ipotesi, il contribuente vedrà pervenire la comunicazione ma manterrà il diritto ad usufruire del termine sospensivo di pagamento o risposta. Pertanto sarà tenuto ad adempiere successivamente alla sospensione.

